Sommario
Art.1 – Norme generali
Art.2 – Ordinamento didattico
Art.3 – Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS)
Art.4 – Gestione del Corso
Art.5 – Commissione di indirizzo
Art.6 – Ammissione al Corso
Art.7 – Programmazione e organizzazione della didattica
Art.8 – Trasparenza e assicurazione della Qualità
Art.9 – Piani delle attività formative
Art.10 – Verifiche del profitto
Art.11 – Prova finale
Art.12 – Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento CFU
Art.13 – Studenti a tempo parziale
Art.14 – Mobilità degli studenti e opportunità all’estero
Art.15 – Opportunità per gli studenti
Art.16 – Orientamento e tutorato
Art.17 – Tirocini curriculari e placement
Art.18 – Obblighi degli studenti
Art.1 – Norme generali
1. Il Corso di laurea magistrale in “Scienze della Storia e del Documento”, Classe delle lauree magistrali LM84, afferisce al Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
2. La denominazione in inglese del Corso è “History and Sources Studies”. La denominazione correntemente utilizzata è “Scienze della Storia e del Documento”.
3. Il Corso è erogato in modalità convenzionale.
4. La durata normale del Corso è stabilita in 2 anni.
5. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 120 CFU.
6. Al compimento degli studi viene rilasciato il diploma di laurea magistrale in Scienze della Storia e del Documento, nella Classe di laurea magistrale LM 84. A coloro che hanno conseguito la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.
7. Il presente Regolamento didattico è redatto in conformità con la normava vigente e con il Regolamento Didattico di Ateneo, a cui si rimanda per quanto non espressamente indicato, ed è sottoposto a revisione almeno ogni tre anni.
Art.2 – Ordinamento didattico
1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, il Corso ha un proprio ordinamento didattico, in armonia con gli ordinamenti didattici nazionali e con il Regolamento didattico di Ateneo. L’ordinamento didattico è approvato dal Ministero ai sensi dell’articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed è emanato con decreto del Rettore. La sua entrata in vigore è stabilita dal decreto rettorale.
2. L’ordinamento didattico del corso, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce e dalla normava vigente, viene definito previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. Esso determina:
a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
b) la classe o le classi di appartenenza del Corso e l’indicazione del Dipartimento di riferimento;
c) gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi, secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, abilità comunicative, capacità di apprendimento);
d) il profilo professionale dei laureati magistrali, con indicazioni concernenti gli sbocchi occupazionali;
e) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula e l’indicazione sulle modalità di svolgimento;
f) i CFU assegna a ciascuna attività formava e a ciascun ambito, riferiti a uno o più settori scientifico disciplinari nel loro complesso per quanto riguarda le attività previste nelle lettere a) e b), dell’articolo 10, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
g) le conoscenze richieste per l’accesso e le modalità di verifica, differenziate per tipologia di corso di studio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, commi 1 e 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, e del Regolamento didattico di Ateneo;
h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento della laurea magistrale. Per il conseguimento della laurea magistrale deve essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
3. L’ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.
4. Il Consiglio di dipartimento di riferimento è responsabile della corretta corrispondenza tra i piani di studio e l’ordinamento del corso.
5. L’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Scienze della storia e del documento è allegato al presente regolamento.
Art.3 – Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS)
1. La struttura didattica di riferimento del corso e le strutture didattiche eventualmente associate provvedono annualmente a una riflessione sugli obiettivi attesi della formazione; a tale riflessione concorrono la verifica della domanda di formazione e consultazioni con soggetti e organizzazioni della produzione di beni e servizi e delle professioni. Tale attività viene svolta valorizzando la collaborazione fra corsi di studio di area affine e facendo riferimento alla Commissione di indirizzo di cui al successivo art. 5.
2. Il Corso provvede inoltre a riesaminare l’impianto didattico del corso di studio e i suoi effetti apportando le necessarie modifiche e a definire l’offerta formativa nel rispetto degli obiettivi di apprendimento.
3. Il Coordinatore, coadiuvato dal Gruppo di Gestione per l’Assicurazione della Qualità e dal Manager didattico, predispone la documentazione utile ai fini dell’accreditamento del corso di studio, da approvare nella struttura didattica di riferimento ed è responsabile della compilazione della Scheda Unica Annuale del corso di Studio (SUA-CdS) quale strumento principale del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento introdotto dalla L. 240/2010 e dal Decreto Legislativo 19/2012.
4. Il Coordinatore è altresì responsabile della rispondenza tra quanto approvato nel Consiglio di Dipartimento di riferimento e il contenuto della SUA-CdS.
I quadri pubblici della sezione qualità sono consultabili on line all’indirizzo http://www.universitaly.it/
Art.4 – Gestione del Corso
1. Il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, quale struttura didattica di riferimento del corso di laurea magistrale in Scienze della storia e del documento, assume la responsabilità e gli oneri di Gestione del Corso.
2. È istituito un Consiglio di corso a cui spetta il coordinamento e l’ordinaria Gestione della didattica sulla base degli indirizzi definiti dal Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca e dall’art. 12, comma 4 del Regolamento didattico di Ateneo.
3. Il Consiglio di corso è composto da tutti i docenti di riferimento, dai docenti di ruolo con incarico di insegnamento erogato dal corso di studio e, senza diritto di voto, dai professori a contratto responsabili di insegnamenti erogati dal Corso. Fanno parte del Consiglio anche due rappresentanti degli studenti, eletti tra tutti gli iscritti, che durano in carica due anni. Non è possibile far parte di più di due Consigli di Corso dello stesso livello.
4. Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il Coordinatore del corso. L’elettorato passivo spetta ai Professori di ruolo e a tempo pieno, appartenenti al Dipartimento al quale il Corso afferisce, che abbiano ricevuto un compito didattico dal Corso di Laurea. L’elettorato attivo spetta ai Ricercatori e Professori di ruolo, che abbiano ricevuto un compito didattico dal Corso di Laurea. I docenti che avessero ricevuto compiti didattici da più di due Corsi di Studio devono dichiarare al Direttore del loro Dipartimento quali sono i due per i quali intendono esercitare il diritto di eleggere il Coordinatore. Al Coordinatore spetta di convocare e presiedere il Consiglio, provvedendo all’esecuzione delle relative deliberazioni. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
5. Il Consiglio nomina al proprio interno:
a) una Commissione didattica, costituita da tre membri, che ha funzione di istruire le pratiche relative alle richieste di abbreviazione di corso, passaggi e trasferimenti e di riconoscimento crediti, ai fini della successiva approvazione in Consiglio di Dipartimento;
b) una Commissione Piano di studi, costituita da due membri, con la funzione di verificare la conformità dei piani di studio degli studenti, ai fini della successiva approvazione in Consiglio di Dipartimento;
c) una Commissione preposta ai colloqui per l’ammissione dei candidati, costituita da quattro docenti in rappresentanza dei quattro curriculum;
d) una Commissione di indirizzo composta da tre docenti del Consiglio e da tre rappresentanti del mondo del lavoro, scelti fra gli Enti e le Istituzioni che collaborano con il Corso di Studi, che possa coadiuvare lo stesso nel monitorare l’offerta didattica e gli obiettivi del corso in relazione alle esigenze del contesto lavorativo.
Art.5 – Commissione di indirizzo
1. In fase di progettazione e organizzazione il Corso assicura un’approfondita analisi delle esigenze e potenzialità di sviluppo dei settori di riferimento. A tal fine vengono consultate sistematicamente le principali parti interessate (studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, rappresentanti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale), sia direttamente, sia attraverso l’utilizzo di studi di settore.
2. Per tale consultazione il Corso fa riferimento in via privilegiata, anche se non esclusiva, alla Commissione di indirizzo che coerentemente con i profili culturali in uscita, approfondisce e fornisce elementi in merito alle effettive potenzialità occupazionali dei laureati e si riunisce almeno una volta l’anno.
Art.6 – Ammissione al Corso
Per accedere al corso di Laurea magistrale in Scienze della storia e del documento sono necessari specifici requisiti curriculari e un’adeguata preparazione personale.
1. I requisiti curriculari sono:
a) il possesso di un diploma di laurea di primo livello o altro titolo equipollente ovvero un diploma di primo livello conseguito all’estero riconosciuto idoneo dal Consiglio di Dipartimento ai sensi della normativa vigente;
b) essere in possesso di una laurea triennale L-42 in Storia o in alternativa avere maturato almeno 90 CFU nei settori scientifico disciplinari elencati nella pagina https://www-2020.storiaedocumenti.lettere.uniroma2.it/requisiti-di-ammissione/, di cui almeno 24 cfu nei settori storici M-STO, L-ANT/02 e 03, IUS/19, L-OR/10, SECS-P/12, SPS/02;
c) la padronanza, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, nell’ambito specifico di competenza della classe di laurea prescelta, pari al livello B2. La competenza della lingua richiesta sarà verificata tramite la presentazione di un’attestazione pari a livello B2 o un colloquio.
2. L’adeguata preparazione personale prevede una conoscenza di base della discipline umanistiche e le scienze sociali, informazioni e abilità di base relativamente all’uso di strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza della classe di laurea prescelta. L’adeguata preparazione, cui accedono i candidati in possesso dei requisiti curriculari, sarà verificata tramite un colloquio con la Commissione preposta (di cui all’art. 4 del presente Regolamento). Tale colloquio può essere svolto anche in modalità telematica, a seguito dell’identificazione dei candidati.
Art.7 – Programmazione e organizzazione della didattica
1. Per gli insegnamenti erogati presso la Macroarea di Lettere e Filosofia a 1 CFU corrispondono 5 ore di attività didattica frontale e 20 di studio personale o altro tipo di impegno (seminari, laboratori, esercitazioni) da parte dello studente. Agli insegnamenti impartiti presso altre Macroaree, Facoltà e Dipartimenti si applicano le regole previste da ciascuno di essi in relazione alle caratteristiche specifiche dei contenuti didattici.
2. L’offerta didattica programmata, ai sensi dell’art. 15, comma 5 del Regolamento didattico di Ateneo, è definita annualmente in linea con le scadenze indicate dall’Ateneo e di norma entro il mese di marzo ed è approvata dal Dipartimento di riferimento. Essa si applica alla coorte di studenti che si immatricola nell’anno accademico di riferimento e include le attività didattiche integrative, propedeutiche, di orientamento e di tutorato. Possono essere previste forme di flessibilità tra una coorte e l’altra su motivata esigenza del corso di studi. L’offerta didattica programmata è inserita nel sistema di gestione interno dell’Ateneo e pubblicata sul sito del Corso. Per ciascuna attività formativa sono indicati il normale anno di corso, l’eventuale articolazione in moduli, i settori scientifico-disciplinari, i CFU previsti, l’impegno orario e l’ambito disciplinare.
3. Il Consiglio di corso formula annualmente al Dipartimento le proprie proposte per l’offerta didattica programmata, tenendo conto in particolare delle indicazioni fornite dalla Commissione paritetica, dal Gruppo del riesame e dalla Commissione di indirizzo. Il Dipartimento assume tutti i provvedimenti necessari, compresi quelli relativi all’eventuale attribuzione per affidamento e alla nomina dei professori a contratto. La richiesta di affidamento e contratti deve essere giustificata da precise esigenze didattiche, dettagliate dal Consiglio di corso per ogni singolo insegnamento e attività.
4. Entro il mese di giugno di ogni anno – in modo da consentire al Dipartimento di riferimento, ai sensi dell’art. 16, comma 3 del Regolamento didattico di Ateneo, la predisposizione entro il mese di luglio del manifesto annuale degli studi – il Consiglio di corso definisce nei particolari i contenuti dell’offerta didattica per il successivo anno accademico, indicando, ove necessario, le modalità di coordinamento di specifiche attività. Nel manifesto sono inseriti tutti i dati indicati dal citato art. 16, comma 3, ivi compresi i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati e l’orario di ricevimento dei docenti. Ogni docente garantisce altresì la disponibilità di tutte le informazioni riguardanti le conoscenze preliminari richieste, gli obiettivi formativi, i materiali didattici e i testi di riferimento, le tipologie didattiche adottate (anche a distanza) e i criteri e le modalità di verifica.
5. Il Corso di studi renderà note nel manifesto annuale degli studi anche le iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche (per esempio studenti fuori sede, stranieri, lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli) e a favore degli studenti disabili, in merito all’accessibilità alle strutture e ai materiali didattici.
6. Gli insegnamenti curriculari, salvo motivate eccezioni , sono impartiti in moduli da 6 o da 12 CFU. Ogni modulo è impartito con tre lezioni a settimana, di massimo due ore ciascuna. Anche la scansione in due lezioni settimanali di tre ore ciascuna o secondo un altro calendario dettato da specifiche esigenze didattiche è ammissibile in casi particolari, su richiesta dell’interessato al Direttore del Dipartimento e dietro approvazione del Consiglio di corso. A moduli distinti (che corrispondano a uno specifico “carico didattico” per il docente e non siano dunque mutuati o fruiti) devono sempre corrispondere lezioni distinte.
7. Ai sensi dell’art. 31, comma 9 del Regolamento didattico d’Ateneo, ciascun docente svolge personalmente le lezioni dei corsi assegnati. I docenti possono invitare esperti di riconosciuta competenza scientifica per tenere lezioni, in compresenza, su argomenti specifici facenti parte del corso di insegnamento. Per le lezioni in sostituzione del docente occorre l’autorizzazione del Direttore di Dipartimento, sentito il Coordinatore. Le eventuali assenze per fatti imprevisti devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi ed essere tempestivamente comunicate al Direttore di Dipartimento, al Coordinatore e agli studenti interessati.
8. Il Consiglio di corso provvede affinché gli insegnamenti erogati siano adeguatamente distribuiti fra i due semestri dell’anno accademico e lungo l’intero arco della giornata e della settimana; si impegna inoltre, per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze logistiche della Macroarea di appartenenza, a evitare la sovrapposizione degli orari degli insegnamenti caratterizzanti.
9. La frequenza dei corsi, benché non sia obbligatoria, è vivamente consigliata.
10. Fatta salva la libertà di scelta degli studenti, il Corso di studio propone una serie di attività formative “a scelta” la cui coerenza con gli obiettivi formativi del Corso è preventivamente assicurata; in caso di opzione diversa, lo studente, individuate altre attività formative tra quelle attivate in Ateneo, dovrà attendere che il Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio di Corso dopo valutazione della Commissione Piano di studi, si esprima in merito alla loro congruità con il progetto formativo.
11. Il percorso formativo è articolato in un primo anno, nel quale lo studente consoliderà e amplierà le proprie competenze nelle discipline caratterizzanti e comuni alle due classi, e un secondo anno strutturato in modo tale da consentire l’affinamento specialistico delle competenze. Il piano didattico è pubblicato sul sito del CdS e annualmente aggiornato.
Art.8 – Trasparenza e assicurazione della Qualità
1. Il Corso adotta le procedure per soddisfare i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione, rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati. In particolare, come indicato all’art. 7, comma 4 del presente Regolamento, rende disponibili le informazioni richieste dalla normativa prima dell’avvio delle attività didattiche. Inoltre, aggiorna regolarmente le informazioni inserite nel proprio sito internet.
2. Il Corso di studio aderisce alla politica di assicurazione della qualità di Ateneo e fa riferimento alla Commissione Paritetica del Dipartimento.
3. La struttura didattica di riferimento individua il docente responsabile per l’assicurazione della qualità del Corso.
Art.9 – Piano delle attività formative
1. Per sostenere gli esami ed effettuare la relativa prenotazione, gli studenti devono essere in possesso di un piano di studio, redatto secondo le regole pubblicate nel sito del Corso di Studio e della Segreteria Studenti, revisionato esaminato dalla Commissione piani Piano di studio del Corso e approvato dal Consiglio di Dipartimento. Può essere concessa una deroga per gli studenti in attesa della delibera sul riconoscimento di CFU in seguito a passaggio, trasferimento o abbreviazione di corso. Annualmente, gli studenti degli anni successivi potranno apportare modifiche al piano di studi, che dovrà essere nuovamente approvato e sostituirà quello precedente. Le scadenze di presentazione dei piani di studi sono fissate annualmente e pubblicate sul sito istituzionale del corso di laurea.
2. Nella compilazione del piano di studi lo studente deve accertare la presenza di eventuali prerequisiti (propedeuticità, conoscenze di lingue ecc.) richiesti per il sostenimento del relativo esame, e debitamente pubblicizzate nelle schede descrittive delle attività formative (schede insegnamenti).
3. Alcuni insegnamenti, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di corso, potranno essere mutuati o fruiti da Corsi di laurea triennali dell’Ateneo; in ogni caso, lo studente non potrà inserire nel proprio piano di studi esami già verbalizzati nella precedente carriera universitaria.
4. Il piano di studi prevede non più di 11 prove di esame (oltre alla prova finale e agli esami a scelta dello studente). Possono indicare nel piano di studio un numero di CFU superiore a 120 esclusivamente gli studenti per i quali si renda necessaria un’integrazione per le discipline che la normativa vigente indica come indispensabili ai fini dell’insegnamento nella scuola secondaria. I crediti acquisiti per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli necessari per concludere il percorso di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono essere successivamente riconosciuti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute negli insegnamenti aggiuntivi non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto, ma sono inserite nel diploma supplement.
5. Il Corso offre quattro curricula, che danno la possibilità di acquisire competenze disciplinari necessarie all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado: il curriculum internazionale in “European History“; il curriculum “Medioevo Europeo”; il curriculum “Public History. Divulgazione e didattica della storia”; il curriculum “Storia e culture globali”.
Art.10 – Verifiche del profitto
1. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Coordinatore e sono costituite da almeno due componenti, il primo dei quali è sempre il titolare del corso di insegnamento. Ove possibile, la commissione è composta da personale docente o cultori della materia che svolgono attività didattiche nel corso di studio medesimo e in settori scientifico disciplinari affini a quello dell’insegnamento. I cultori della materia sono nominati per un periodo di tre anni e l’incarico è rinnovabile. Per motivi d’urgenza, il direttore del Dipartimento può modificare la commissione, portando a ratifica la decisione nella successiva riunione del Consiglio di Dipartimento. Almeno due componenti della Commissione devono essere presenti al momento dell’esame.
2. La valutazione finale, espressa in trentesimi, è individuale. Essa è ritenuta positiva se superiore o uguale a 18 su 30. Qualora si raggiunga il punteggio massimo, la Commissione esaminatrice può, a giudizio unanime, attribuire la lode.
3. Gli esami di profitto che prevedano prove di esame integrate di insegnamenti composti da più moduli coordinati, intesta a diversi titolari, devono svolgersi nello stesso giorno, con la possibilità di fissare date diverse solo quando almeno una delle prove si svolge in forma scritta. Alla valutazione complessiva del profitto dello studente concorrono tutti i docenti coinvolti.
4. In ogni anno accademico vengono fissati, di norma, tre appelli per la sessione estiva (giugno/luglio), due per la sessione autunnale (settembre) e tre per quella invernale/estiva anticipata (gennaio/febbraio). Gli appelli devono essere distanziati di almeno 14 giorni l’uno dall’altro e il relativo calendario viene comunicato con almeno tre mesi di anticipo rispetto all’inizio della sessione. Può essere previsto un appello straordinario nella seconda metà di aprile esclusivamente per coloro che presentano domanda di laurea per il mese di maggio (ultima sessione straordinaria) e devono sostenere l’ultimo esame. Nella programmazione degli appelli il docente fisserà il primo appello di ciascuna sessione nei limiti temporali previsti per consentire allo studente la presentazione della domanda di laurea.
5. I criteri e le modalità di verifica del profitto sono indicati da ogni singolo docente, per ogni insegnamento e attività formativa, nelle schede dei relativi insegnamenti, debitamente pubblicate sul sito del Corso di studio.
6. Per sostenere un esame di profitto, necessariamente e preliminarmente inserito nel proprio piano di studi, lo studente deve risultare in regola con le norme relative all’iscrizione, con le eventuali propedeuticità del Corso.
Art.11 – Prova finale
1. La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale è pubblica e consiste nella discussione di un elaborato scritto su un tema concordato con il relatore, che è il docente titolare di un insegnamento per il quale il laureando abbia acquisito almeno 6 CFU. Il direttore del Dipartimento, su motivata richiesta, sentito il Coordinatore e con congruo anticipo rispetto alla scadenza per la presentazione della domanda di laurea, può autorizzare a svolgere tale compito un altro docente. Il relatore indica un correlatore, che può essere anche un docente di altri atenei, anche stranieri, o comunque un esperto della materia.
2. Nell’elaborato, che dovrà rispondere ai criteri fondamentali della scrittura scientifica, il laureando dovrà dimostrare capacità avanzate di organizzazione coerente e di trattazione critica delle nozioni acquisite nel corso di studi nonché delle fonti e del materiale bibliografico si cui ha basato il proprio lavoro. Alla prova finale sono attribuiti 24 CFU.
3. Il calendario delle prove finali prevede di norma sei sedute, articolate in tre sessioni, nei mesi di luglio, ottobre, dicembre, febbraio, marzo e maggio. La domanda di laurea viene presentata rispettando le scadenze e le modalità previste dalla Segreteria Studenti, pubblicate sul sito della Macroarea.
4. La commissione giudicatrice della prova finale, tenuto conto di quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo, è nominata dal Direttore del Dipartimento su proposta del Coordinatore ed è composta da un presidente e da 7 membri effettivi e 2 supplenti. I componenti della commissione (effettivi e supplenti) che per gravi e giustificati motivi siano impossibilita ad assicurare la loro presenza sono tenuti a darne immediata comunicazione, in forma scritta, al Presidente della commissione, al Direttore del Dipartimento e al Coordinatore, che provvederà alla loro sostituzione. Il relatore e il correlatore, in caso di assenza, dovranno inviare alla commissione una relazione scritta.
5. La commissione giudicatrice della prova finale esprime la sua valutazione in centodecimi. Il voto minimo per il superamento della prova è di sessantasei centodecimi. Il voto della prova finale viene determinato partendo dalla media dei voti degli esami sostenuti pesati secondo i CFU (media ponderata). Al valore così ottenuto si applica la seguente formula: media ponderata/3 x 11. Al voto così ottenuto la commissione può aggiungere fino ad un massimo di 5 punti senza darne motivazione scritta o fino a un massimo di 7 dandone motivazione scritta e può, con giudizio unanime, concedere al candidato la lode, qualora la votazione raggiunga 110/110. La Commissione è invitata a prendere in considerazione anche l’eventuale esperienza Erasmus del laureando e la tempistica nella quale il laureando si appresta a concludere il suo percorso di studio.
6. Su richiesta dello studente e a insindacabile giudizio del relatore l’elaborato può essere redatto in lingua inglese
Art.12 – Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento CFU
1. Le procedure e i criteri generali di Ateneo per i passaggi da altro corso di studio dell’Ateneo, i trasferimenti da altro Ateneo, le abbreviazioni di corso e il relativo riconoscimento dei CFU maturati dallo studente sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, e riportati annualmente nella Guida dello Studente, pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo.
2. Il Consiglio di Dipartimento, sentita la Commissione didattica del Corso che ha preventivamente istruito le pratiche, delibera sulle singole richieste, valutando i CFU acquisiti e riconoscendo, ai sensi delle leggi vigenti, eventuali equipollenze nel caso di atenei stranieri.
3. Il numero dei CFU riconosciuti, che dovranno comunque essere coerenti con le attività formative previste dall’ordinamento didattico del Corso di laurea, è determinato, di norma, come segue:
a) a corsi sostenuti presso Università italiane secondo il vecchio ordinamento sono assegnati 12 CFU, o 6 CFU nel caso di corsi “semestrali”;
b) a corsi espressi secondo lo European Credit Transfer System (tra cui quelli del nuovo ordinamento universitario italiano) sono assegnati i CFU previsti;
c) le attestazioni di esami sostenuti senza l’indicazione del numero di CFU conseguiti possono essere valutate entro un massimo di 12 CFU, computando 1 CFU ogni 6 ore di lezione;
d) le attestazioni di attività che non fanno esplicito riferimento a un esame di profitto possono essere valutate solo nell’ambito delle Ulteriori attività formative, fino ad un massimo di 12 CFU;
e) in caso di riconoscimento di esami parziali la registrazione in carriera verrà effettuata solo al completamento dell’esame.
Per facilitare la compilazione del piano di studi, il Consiglio può arrotondare i CFU risultanti dal calcolo matematico, e può riconoscere come insegnamenti attivi nell’Ateneo (anche con diversa denominazione) insegnamenti corrispondenti, per settore disciplinare o per contenuti, agli esami sostenuti dallo studente nella carriera pregressa.
4. Con un numero di CFU riconosciuti pari o superiore a 60 lo studente sarà iscritto al secondo anno.
5. Lo studente può ottenere il riconoscimento di CFU relativi ad attività di stages e tirocini, partecipazione a convegni e ad iniziative formative direttamente professionalizzanti. Prima d’intraprendere tale attività, qualora non si tratti di iniziative direttamente promosse dal Corso o da esso già riconosciute, lo studente è tenuto a chiedere al Coordinatore del CdS un giudizio preventivo di conformità tra la loro natura, il percorso formativo e gli sbocchi professionali del Corso di studio, presentando una sufficiente documentazione sulle attività che saranno svolte. La valutazione di merito in ordine alla coerenza di tali attività formative con gli obiettivi specifici del Corso di studio spetta comunque al Consiglio di Dipartimento, anche laddove tali iniziative siano ricomprese nel quadro di convenzioni di Ateneo o siano regolarmente riconosciute da altri corsi di studio.
6. Alla fine dell’attività lo studente deve chiedere il riconoscimento dei CFU, allegando un’adeguata certificazione. Nel caso in cui l’attività abbia attinenza con uno specifico insegnamento attivato dal Corso di laurea in Scienze della Storia e del Documento, la relazione dello studente può essere accompagnata da un giudizio del titolare dell’insegnamento. Se il giudizio finale sulla relazione è positivo, il Consiglio delibererà l’assegnazione dei relativi CFU. Il loro numero sarà di norma di 1 per 25 ore di lavoro, senza comunque eccedere il numero di 6 CFU. La registrazione nella carriera dello studente avverrà solo dopo il conseguimento del numero totale di CFU previsto dal piano di studio per questa tipologia di attività formava.
Art.13 – Studenti a tempo parziale
1. Lo studente che per ragioni di natura lavorativa, familiare, medica, personale e assimilabili, ritiene di non poter dedicare alla frequenza e allo studio le ore annue previste come standard dell’impegno, può scegliere di iscriversi a tempo parziale. Lo studente che sceglie il regime a tempo parziale vede aumentare gli anni di corso a fronte di una riduzione della contribuzione della tassazione prevista per la classe contributiva del Corso.
2. Le modalità e procedure per esercitare l’opzione per il tempo parziale sono pubblicate annualmente nella Guida dello Studente di Ateneo.
Art.14 – Mobilità degli studenti e opportunità all’estero
1. Per l’organizzazione di periodi di mobilità internazionale il corso di studi usufruisce dell’assistenza dell’Ufficio Erasmus della Macroarea. Tutte le informazioni sui bandi, le borse e le diverse opportunità previste per gli studenti sono disponibili sul sito della Macroarea e vengono continuamente aggiornate.
2. La mobilità degli studenti verso università estere è autorizzata dal Consiglio di Dipartimento, che definisce, su proposta dello studente, gli insegnamenti da riconoscergli, presa visione dei programmi degli insegnamenti stessi (learning agreement). Al termine del suo soggiorno, lo studente deve produrre attestazione del periodo di studio trascorso all’estero e del programma svolto in coerenza con il learning agreement preventivamente approvato, delle eventuali prove sostenute e dei voti riportati con riferimento a ciascun insegnamento per cui chiede il riconoscimento. Il Consiglio di Dipartimento, una volta verificata la corrispondenza del lavoro svolto dallo studente con il learning agreement, ratifica il riconoscimento dei CFU conseguiti. Qualora i CFU acquisiti si riferiscano a insegnamenti diversi rispetto a quanto autorizzato, il Consiglio di Dipartimento di riferimento ne stabilisce l’eventuale riconoscimento.
3. Il Corso di laurea magistrale offre un curriculum internazionale in European History realizzato nell’ambito di un Consorzio UNICA che rilascia un doppio diploma di laurea magistrale e prevede per lo studente un soggiorno di sei mesi presso uno degli atenei stranieri consorziati.
Art.15 – Opportunità per gli studenti
1. Il Corso si avvale delle numerose opportunità, promosse dall’Ateneo, a favore degli studenti iscritti tra le quali borse di studio, premi per merito, borse di ricerca, bandi per attività di tutorato e attività di collaborazione part-time, viaggi di istruzione, contributi per iniziative culturali, convenzioni e agevolazioni. Tali iniziative sono sempre adeguatamente pubblicizzate sul sito di Ateneo all’indirizzo http://web.uniroma2.it.
Art.16 – Orientamento e tutorato
1. Il Coordinatore assume tutte le iniziative necessarie a garantire la coerenza fra l’attività di tutorato svolta all’interno del corso di studi e la disciplina dell’orientamento dettata dall’apposito Regolamento di Ateneo.
2. L’attività di tutorato, sotto la responsabilità del Coordinatore, è normalmente svolta per ciascuno studente dai docenti nell’ambito delle attività dei corsi. Per quanto riguarda in particolare il piano di studi, gli studenti faranno comunque riferimento alla Commissione di cui all’art. 4 del presente Regolamento.
3. I docenti, anche per garantire l’efficacia e la continuità dell’azione di orientamento e tutorato, assicurano di norma almeno due ore di ricevimento in almeno un giorno a settimana nel periodo fra il 15 settembre e il 15 giugno. È possibile in casi particolari, su richiesta dell’interessato al Direttore del Dipartimento e dietro approvazione del Coordinatore, dare cadenza quindicinale all’orario di ricevimento. I docenti comunicano sul sito del Corso l’orario di ricevimento e le eventuali sospensioni, preventivamente autorizzate dal Direttore del Dipartimento quando riguardano due o più settimane consecutive e sempre nel caso di cadenza quindicinale. I docenti garantiscono comunque la loro disponibilità, previo appuntamento, anche al di fuori dell’orario di ricevimento e rispondono tempestivamente alle e-mail degli studenti.
4. È attivo presso la Macroarea lo “sportello orientamento studenti”, che fornisce supporto tecnico per la compilazione del piano di studio e assistenza didattica.
5. Il Corso partecipa attivamente alla organizzazione e realizzazione delle attività di orientamento in ingresso organizzate dalla struttura di raccordo della Macroarea in collaborazione con l’Ateneo.
Art.17 – Tirocini curriculari e placement
1. Tutte le informazioni relative alle iniziative adottate dal Corso per la gestione delle attività di tirocinio curriculare e di placement, volte a facilitare l’incontro tra i suoi studenti e laureati e il mondo del lavoro, sono disponibili sul sito della Macroarea e vengono continuamente aggiornate.
Art.18 – Obblighi degli studenti
1. Gli studenti sono tenuti a tenere in debito conto tutte le informazioni e le istruzioni pubblicate sui siti istituzionali e a uniformarsi alle norme legislative, statutarie, regolamentari e alle disposizioni impartite dagli organi competenti per il corretto svolgimento dell’attività didattica e amministrava.
2. Gli studenti sono tenuti a comportarsi in modo da non ledere la dignità e il decoro dell’Ateneo, nel rispetto del Codice etico, in ogni loro attività, ivi comprese quelle attività di tirocinio e stage svolte presso altre istituzioni nazionali e internazionali. Eventuali sanzioni sono comminate con decreto del Rettore, secondo quanto stabilito nelle disposizioni vigenti e dallo Statuto di Ateneo.