Regolamento Didattico del CdS in Scienze della storia e del documento

Sommario

 

ART. 1 – Norme generali 2

ART. 2 – Ordinamento didattico. 2

ART. 3 – Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS) 3

ART. 4 – Gestione del Corso. 4

ART. 5 – Commissione di indirizzo. 5

ART. 6 – Ammissione al Corso. 6

ART. 7 – Programmazione e organizzazione della didattica. 6

ART. 8 – Trasparenza e assicurazione della Qualità. 8

ART. 9 – Piani delle attività formative. 9

ART. 10 – Verifiche del profitto. 10

ART. 11 – Prova finale. 11

ART. 12 – Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento CFU. 12

ART. 13 – Studentesse e Studenti a tempo parziale. 13

ART. 14 – Mobilità degli studenti e delle studentesse e opportunità all’estero. 14

ART. 15 – Opportunità per le studentesse e gli studenti 14

ART. 16 – Orientamento e tutorato. 15

ART. 17 – Tirocini curriculari e placement 15

ART. 18 – Obblighi degli studenti e delle studentesse. 16

 

 

 

 

ART. 1 – Norme generali

  1. Presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata è attivato, a decorrere dall’a.a. 2017-2018, il Corso di laurea magistrale in “Scienze della Storia e del Documento”, Classe delle lauree magistrali LM-84, modifica dell’omonimo corso di studio interclasse (LM-5/LM-84).
  2. La denominazione in inglese del Corso è “History and Sources Studies”. La denominazione correntemente utilizzata è “Scienze della Storia e del Documento”.
  3. Il Corso è erogato in modalità convenzionale.
  4. La durata normale del Corso è stabilita in 2 anni.
  5. Per conseguire la laurea lo studente o la studentessa deve aver acquisito 120 CFU.
  6. Al compimento degli studi viene rilasciato il diploma di laurea magistrale in Scienze della Storia e del Documento, nella Classe di laurea magistrale LM-84. A coloro che hanno conseguito la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore/dottoressa magistrale.
  7. Il presente Regolamento didattico è redatto in conformità con la normativa vigente e con il Regolamento Didattico di Ateneo, a cui si rimanda per quanto non espressamente indicato, ed è sottoposto a revisione almeno ogni tre anni.

ART. 2 – Ordinamento didattico

  1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, il Corso ha un proprio ordinamento didattico, in armonia con gli ordinamenti didattici nazionali e con il Regolamento didattico di Ateneo. L’ordinamento didattico è approvato dal Ministero ai sensi dell’articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed è emanato con decreto del Rettore/Rettrice. La sua entrata in vigore è stabilita dal decreto rettorale.
  2. L’ordinamento didattico del corso, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce e dalla normava vigente, viene definito previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. Esso determina:
    1. la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
    2. la classe di appartenenza del Corso e l’indicazione del Dipartimento di riferimento;
    3. gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi, secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, abilità comunicative, capacità di apprendimento);
    4. il profilo professionale delle laureate e dei laureati magistrali, con indicazioni concernenti gli sbocchi occupazionali;
    5. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula e l’indicazione sulle modalità di svolgimento;
    6. i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferiti a uno o più settori scientifico disciplinari nel loro complesso per quanto riguarda le attività previste nelle lettere a) e b), dell’articolo 10, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
    7. le conoscenze richieste per l’accesso e le modalità di verifica, differenziate per tipologia di corso di studio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, commi 1 e 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, e del Regolamento didattico di Ateneo;
    8. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento della laurea magistrale. Per il conseguimento della laurea magistrale deve essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dalla studentessa/studente sotto la guida di un relatore/relatrice.
  3. L’ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.
  4. Il Consiglio di dipartimento di riferimento è responsabile della corretta corrispondenza tra i piani di studio e l’ordinamento del corso.

ART. 3 – Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS)

  1. La struttura didattica di riferimento del corso e le strutture didattiche eventualmente associate provvedono annualmente a una riflessione sugli obiettivi attesi della formazione; a tale riflessione concorrono la verifica della domanda di formazione e consultazioni con soggetti e organizzazioni della produzione di beni e servizi e delle professioni. Tale attività viene svolta valorizzando la collaborazione fra corsi di studio di area affine e facendo riferimento alla Commissione di indirizzo di cui al successivo art. 5.
  2. Il Corso provvede inoltre a riesaminare l’impianto didattico del corso di studio e i suoi effetti apportando le necessarie modifiche e a definire l’offerta formativa nel rispetto degli obiettivi di apprendimento.
  3. Il/La Coordinatore/Coordinatrice, coadiuvato dal Gruppo di Gestione per l’Assicurazione della Qualità e dal Manager didattico, predispone la documentazione utile ai fini dell’accreditamento del corso di studio, da approvare nella struttura didattica di riferimento ed è responsabile della compilazione della Scheda Unica Annuale del corso di Studio (SUA-CdS) quale strumento principale del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento introdotto dalla L. 240/2010 e dal Decreto Legislativo 19/2012.
  4. La/Il Coordinatrice/Coordinatore è altresì responsabile della rispondenza tra quanto approvato nel Consiglio di Dipartimento di riferimento e il contenuto della SUA-CdS.

ART. 4 – Gestione del Corso

  1. Il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, quale struttura didattica di riferimento del corso di laurea magistrale in Scienze della storia e del documento, assume la responsabilità e gli oneri di gestione del Corso.
  2. È istituito un Consiglio di corso a cui spetta il coordinamento e l’ordinaria gestione della didattica sulla base degli indirizzi definiti dal Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società.
  3. Il Consiglio di Corso è composto dalle/dai docenti di ruolo, titolari di incarico di insegnamento erogato dal Corso di studio e, senza diritto di voto, dai/dalle Professori/esse a contratto, affidatarie/i di insegnamenti loro attribuiti dal Consiglio di Corso. Fanno parte del Consiglio anche due rappresentanti degli studenti e delle studentesse, eletto/a fra tutti gli iscritti/e, con mandato biennale. È escluso dalla partecipazione al Consiglio, il docente che sia già componente di altri due Consigli di Corso di studio di pari livello.
  4. Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta, il/la Coordinatore/Coordinatrice del corso fra i docenti di ruolo e a tempo pieno, titolari di incarico di insegnamento erogato dal Corso di studio. Al Coordinatore spetta di convocare e presiedere il Consiglio, provvedendo all’esecuzione delle relative deliberazioni. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
  5. Il Consiglio nomina al proprio interno:
    1. una Commissione didattica, costituita da tre membri, che ha funzione di istruire le pratiche relative alle richieste di abbreviazione di corso, passaggi e trasferimenti e di riconoscimento crediti, ai fini della successiva approvazione in Consiglio di Dipartimento;
    2. una Commissione Piano di studi, costituita da due membri, con la funzione di verificare la conformità dei piani di studio degli studenti e delle studentesse, ai fini della successiva approvazione in Consiglio di Dipartimento;
    3. una Commissione preposta ai colloqui per l’ammissione delle candidate e dei candidati, costituita da quattro docenti;
    4. una Commissione di indirizzo composta da tre docenti del Consiglio e da tre rappresentanti del mondo del lavoro, scelti fra gli Enti e le Istituzioni che collaborano con il Corso di Studi, che possa coadiuvare lo stesso nel monitorare l’offerta didattica e gli obiettivi del corso in relazione alle esigenze del contesto lavorativo.

ART. 5 – Commissione di indirizzo

  1. In fase di progettazione e organizzazione il Corso assicura un’approfondita analisi delle esigenze e potenzialità di sviluppo dei settori di riferimento. A tal fine vengono consultate sistematicamente le principali parti interessate (studenti e studentesse, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, rappresentanti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale), sia direttamente, sia attraverso l’utilizzo di studi di settore.
  2. Per tale consultazione il Corso fa riferimento in via privilegiata, anche se non esclusiva, alla Commissione di indirizzo che coerentemente con i profili culturali in uscita, approfondisce e fornisce elementi in merito alle effettive potenzialità occupazionali dei laureati e delle laureate e si riunisce almeno una volta l’anno.

ART. 6 – Ammissione al Corso

Per accedere al corso di Laurea magistrale in Scienze della storia e del documento sono necessari specifici requisiti curriculari e un’adeguata preparazione personale.

  1. I requisiti curriculari sono:
  2. a) il possesso di un diploma di laurea di primo livello o altro titolo equipollente ovvero un diploma di primo livello conseguito all’estero negli ambiti delle scienze umane e sociali, riconosciuto idoneo dal Consiglio di Dipartimento ai sensi della normativa vigente;
  3. b) avere maturato almeno 90 CFU nei settori scientifico disciplinari: INF/01; IUS/08, 09 e 10; L-ANT/01, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10; L-ART/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08; L-FIL-LET/02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15; L-LIN/01, 02, 03, 04, 05 , 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20 e 21; L-OR/01, 06, 08, 19, 21 e 22, M-DEA/01, M-FIL/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08; M-GGR/01 e 02; M-PED/01, 02, 03 e 04; SECS-P/01, 02, 03, 04, 07 e 08; SECS-S/04 e 05; SPS/01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13 e 14. Di questi almeno 24 CFU nei settori: M-STO/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09; L-ANT/02 e 03; IUS/19; L-OR/10; SECS-P/12; SPS/02.
  4. La Commissione preposta ai colloqui di ammissione dei candidati (di cui all’art. 4 del presente Regolamento) verifica l’adeguata preparazione dei candidati e delle candidate tramite un colloquio – che può essere svolto anche in modalità telematica, a seguito dell’identificazione dei candidati e delle candidate -, che prevede una conoscenza di base nell’ambito delle discipline storiche e del trattamento delle fonti e il possesso di abilità di base relativamente all’uso di strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza del corso di studio. È, inoltre, richiesta la padronanza, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, pari al livello B2. La competenza della lingua richiesta è verificata tramite la presentazione di un’attestazione pari a livello B2 o un colloquio.

ART. 7 – Programmazione e organizzazione della didattica

  1. Per gli insegnamenti erogati presso la Macroarea di Lettere e Filosofia a 1 CFU corrispondono 5 ore di attività didattica frontale e 20 di studio personale o altro tipo di impegno (seminari, laboratori, esercitazioni) da parte dello studente o della studentessa. Agli insegnamenti impartiti presso altre Macroaree, Facoltà e Dipartimenti si applicano le regole previste da ciascuno di essi in relazione alle caratteristiche specifiche dei contenuti didattici.
  2. L’offerta didattica programmata è definita annualmente in linea con le scadenze indicate dall’Ateneo e di norma entro il mese di maggio ed è approvata dal Dipartimento di riferimento. Essa si applica alla coorte di studenti e studentesse che si immatricola nell’anno accademico di riferimento e include le attività didattiche integrative, propedeutiche, di orientamento e di tutorato. L’offerta didattica programmata è inserita nel sistema di gestione interno dell’Ateneo e pubblicata sul sito del Corso. Per ciascuna attività formativa sono indicati il normale anno di corso, l’eventuale articolazione in moduli, i settori scientifico-disciplinari, i CFU previsti, l’impegno orario e l’ambito disciplinare.
  3. Il Consiglio di corso formula annualmente al Dipartimento le proprie proposte per l’offerta didattica programmata, tenendo conto in particolare delle indicazioni fornite dalla Commissione paritetica, dal Gruppo del riesame e dalla Commissione di indirizzo. Il Dipartimento assume tutti i provvedimenti necessari, compresi quelli relativi al conferimento degli incarichi di docenza, secondo i vigenti regolamenti di Ateneo.
  4. Entro il mese di giugno di ogni anno – in modo da consentire al Dipartimento di riferimento la predisposizione entro il mese di luglio del manifesto annuale degli studi – il Consiglio di corso definisce nei particolari i contenuti dell’offerta didattica per il successivo anno accademico, indicando, ove necessario, le modalità di coordinamento di specifiche attività. Nel sito del corso di studio sono reperibili i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati e l’orario di ricevimento dei/delle docenti. Ogni docente rende, altresì, disponibile la scheda descrittiva delle attività formative (scheda insegnamento), contenente tutte le informazioni riguardanti le conoscenze preliminari richieste, gli obiettivi formativi, i materiali didattici e i testi di riferimento, le tipologie didattiche adottate (anche a distanza) e i criteri e le modalità di verifica.
  5. Il Corso di studi rende note sul proprio sito anche le iniziative di supporto per gli studenti/studentesse con esigenze specifiche (per esempio studenti e studentesse fuori sede, stranieri/e, lavoratori/lavoratrici, diversamente abili, con figli piccoli) e a favore delle studentesse/studenti disabili, in merito all’accessibilità alle strutture e ai materiali didattici.
  6. Gli insegnamenti curriculari, salvo motivate eccezioni, sono impartiti in moduli da 6 o da 12 CFU. A moduli distinti (che corrispondano a uno specifico incarico didattico per il/la docente e non siano dunque mutuati o fruiti) devono sempre corrispondere lezioni distinte.
  7. Ciascun/a docente svolge personalmente le lezioni dei corsi assegnati e possono invitare esperti/esperte di riconosciuta competenza scientifica per tenere lezioni, in compresenza, su argomenti specifici facenti parte del corso di insegnamento. Per le lezioni in sostituzione della/del docente occorre l’autorizzazione del/della Direttore/Direttrice di Dipartimento, sentito il/la Coordinatore/Coordinatrice. Le eventuali assenze per fatti imprevisti devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi ed essere tempestivamente comunicate alla/al Direttrice/Direttore di Dipartimento, alla/al Coordinatrice/Coordinatore e alle studentesse/studenti interessati.
  8. Il Consiglio di corso provvede affinché gli insegnamenti erogati siano adeguatamente distribuiti fra i due semestri dell’anno accademico e lungo l’intero arco della giornata e della settimana; si impegna inoltre, per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze logistiche della Macroarea di appartenenza, a evitare la sovrapposizione degli orari degli insegnamenti obbligatori.
  9. La frequenza dei corsi, benché non sia obbligatoria, è vivamente consigliata.
  10. Fatta salva la libertà di scelta degli studenti/studentesse, il Corso di studio propone una serie di attività formative “a scelta” la cui coerenza con gli obiettivi formativi del Corso è preventivamente assicurata; in caso di opzione diversa, la studentessa o lo studente, individuate altre attività formative tra quelle attivate in Ateneo, dovrà attendere che il Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio di Corso dopo valutazione della Commissione Piano di studi, si esprima in merito alla loro congruità con il progetto formativo.
  11. Il percorso formativo è articolato in un primo anno, nel quale lo studente o la studentessa consoliderà e amplierà le proprie competenze nelle discipline caratterizzanti, e un secondo anno strutturato in modo tale da consentire l’affinamento specialistico delle competenze. Il piano didattico è pubblicato sul sito del CdS e annualmente aggiornato, anche nella presentazione dei curricula in cui si articola lo stesso.

ART. 8 – Trasparenza e assicurazione della Qualità

  1. Il Corso adotta le procedure per soddisfare i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione, rivolta agli studenti e alle studentesse e a tutti i soggetti interessati. In particolare, rende disponibili le informazioni richieste dalla normativa prima dell’avvio delle attività didattiche. Inoltre, aggiorna regolarmente le informazioni inserite nel proprio sito internet.
  2. Il Corso di studio aderisce alla politica di assicurazione della qualità di Ateneo e fa riferimento alla Commissione Paritetica del Dipartimento.
  3. Il Consiglio di corso di studio individua il/la docente responsabile per l’assicurazione della qualità del Corso, di norma il/la Coordinatore/Coordinatrice.

ART. 9 – Piani delle attività formative

  1. Per sostenere gli esami ed effettuare la relativa prenotazione, le studentesse/studenti devono essere in possesso di un piano di studio, redatto secondo le regole pubblicate nel sito del Corso di Studio e della Segreteria Studenti, esaminato dalla Commissione Piano di studio del Corso e approvato dal Consiglio di Dipartimento. Può essere concessa una deroga per gli coloro che sono in attesa della delibera sul riconoscimento di CFU in seguito a passaggio, trasferimento o abbreviazione di corso. Annualmente, gli studenti e le studentesse degli anni successivi al primo potranno apportare modifiche al piano di studi, che dovrà essere nuovamente approvato e sostituirà quello precedente. Le scadenze di presentazione dei piani di studi sono fissate annualmente e pubblicate sul sito del corso di laurea.
  2. Nella compilazione del piano di studi lo studente o la studentessa deve accertare la presenza di eventuali prerequisiti (propedeuticità, conoscenze di lingue ecc.) richiesti per il sostenimento del relativo esame, e debitamente pubblicizzate nelle schede descrittive delle attività formative (schede insegnamenti).
  3. Alcuni insegnamenti, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di corso, potranno essere mutuati o fruiti da Corsi di laurea triennali dell’Ateneo; in ogni caso, la studentessa o lo studente non potrà inserire nel proprio piano di studi esami già verbalizzati nella precedente carriera universitaria.
  4. Il piano di studi prevede non più di 11 prove di esame (oltre alla prova finale e agli esami a scelta). Possono indicare nel piano di studio un numero di CFU superiore a 120 esclusivamente gli studenti e le studentesse per i quali si renda necessaria un’integrazione per le discipline che la normativa vigente indica come indispensabili ai fini dell’insegnamento nella scuola secondaria. I crediti acquisiti per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli necessari per concludere il percorso di studio rimangono registrati nella carriera e possono essere successivamente riconosciuti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute negli insegnamenti aggiuntivi non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto, ma sono inserite nel diploma supplement.

ART. 10 – Verifiche del profitto

  1. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Consiglio di Dipartimento su proposta della/del Coordinatrice/Coordinatore e sono costituite da almeno due componenti, il primo dei quali è, di norma, il titolare del corso di insegnamento. Ove possibile, la commissione è composta da personale docente o cultori e cultrici della materia che svolgono attività didattiche nel corso di studio medesimo e in settori scientifico disciplinari affini a quello dell’insegnamento. I cultori e cultrici della materia sono nominati/e per un periodo di tre anni e l’incarico è rinnovabile. Per motivi d’urgenza, la/il Direttrice/Direttore del Dipartimento può modificare la commissione, portando a ratifica la decisione nella successiva riunione del Consiglio di Dipartimento.
  2. La valutazione finale, espressa in trentesimi, è individuale. Essa è ritenuta positiva se superiore o uguale a 18 su 30. Qualora si raggiunga il punteggio massimo, la Commissione esaminatrice può, a giudizio unanime, attribuire la lode.
  3. Gli esami di profitto che prevedano prove di esame integrate di insegnamenti composti da più moduli coordinati, intestati a docenti diversi, devono svolgersi nello stesso giorno, con la possibilità di fissare date diverse solo quando almeno una delle prove si svolge in forma scritta, ferma restando la verbalizzazione unica. Alla valutazione complessiva del profitto dello studente o della studentessa concorrono tutti i/le docenti coinvolte.
  4. In ogni anno accademico vengono fissati, di norma, tre appelli per la sessione estiva (giugno/luglio), due per la sessione autunnale (settembre) e tre per quella invernale/estiva anticipata (gennaio/febbraio). Gli appelli devono essere distanziati di almeno 14 giorni l’uno dall’altro e il relativo calendario viene comunicato con almeno tre mesi di anticipo rispetto all’inizio della sessione. Può essere previsto un appello straordinario nella seconda metà di aprile esclusivamente per coloro che presentano domanda di laurea per il mese di maggio (ultima sessione straordinaria) e devono sostenere l’ultimo esame. Nella programmazione degli appelli il/la docente fisserà il primo appello di ciascuna sessione nei limiti temporali previsti per consentire allo studente o alla studentessa la presentazione della domanda di laurea.
  5. I criteri e le modalità di verifica del profitto sono indicati da ogni singolo docente, per ogni insegnamento e attività formativa, nelle schede dei relativi insegnamenti, debitamente pubblicate sul sito del Corso di studio.
  6. Per sostenere un esame di profitto, necessariamente e preliminarmente inserito nel proprio piano di studi, la studentessa o lo studente deve risultare in regola con le norme relative all’iscrizione, con le eventuali propedeuticità del Corso.

ART. 11 – Prova finale

  1. La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale è pubblica e consiste nella discussione di un elaborato scritto su un tema concordato con il relatore/relatrice, che è il/la docente titolare di un insegnamento per il quale il/la laureando/a abbia acquisito almeno 6 CFU. La/Il Direttrice/Direttore del Dipartimento, su motivata richiesta, sentito il Coordinatore/Coordinatrice e con congruo anticipo rispetto alla scadenza per la presentazione della domanda di laurea, può autorizzare a svolgere tale compito ad altra/o docente. Il relatore o la relatrice indica una correlatrice o un correlatore, che può essere anche un/una docente di altri atenei, anche stranieri, o comunque un/una esperto/a della materia.
  2. Nell’elaborato, che dovrà rispondere ai criteri fondamentali della scrittura scientifica, il laureando o la laureanda dovrà dimostrare capacità avanzate di organizzazione coerente e di trattazione critica delle nozioni acquisite nel corso di studi nonché delle fonti e del materiale bibliografico su cui ha basato il proprio lavoro. Alla prova finale sono attribuiti 24 CFU.
  3. Il calendario delle prove finali prevede di norma sei sedute, articolate in tre sessioni, nei mesi di luglio, ottobre, dicembre, febbraio, marzo e maggio. La domanda di laurea viene presentata rispettando le scadenze e le modalità previste dalla Segreteria Studenti, pubblicate sul relativo sito.
  4. La commissione giudicatrice della prova finale è nominata dal Direttore/Direttrice del Dipartimento su proposta della/del Coordinatrice/Coordinatore ed è composta da 7 membri effettivi, tra cui il/la Presidente, e 2 supplenti. I componenti della commissione (effettivi e supplenti) che per gravi e giustificati motivi siano impossibilitati ad assicurare la loro presenza sono tenuti a darne immediata comunicazione, in forma scritta, al/alla Presidente della commissione, alla/al Direttrice/Direttore del Dipartimento e al/alla Coordinatore/Coordinatrice, che provvederà alla loro sostituzione. Il relatore o la relatrice e il correlatore o la correlatrice, in caso di assenza, dovranno inviare alla commissione una relazione scritta.
  5. La commissione giudicatrice della prova finale esprime la sua valutazione in centodecimi. Il voto minimo per il superamento della prova è di sessantasei centodecimi. Il voto della prova finale viene determinato partendo dalla media dei voti degli esami sostenuti pesati secondo i CFU (media ponderata). Al valore così ottenuto si applica la seguente formula: media ponderata/3 x 11. Al voto così ottenuto la commissione può aggiungere fino ad un massimo di 5 punti senza darne motivazione scritta o fino a un massimo di 7 dandone motivazione scritta e può, con giudizio unanime, concedere al candidato la lode, qualora la votazione raggiunga 110/110. Nell’assegnazione dei punteggi aggiuntivi, la Commissione può prendere in considerazione anche l’eventuale esperienza Erasmus del laureando/a e la tempistica nella quale il laureando/a si appresta a concludere il suo percorso di studio.
  6. Su richiesta della studentessa e dello studente e a insindacabile giudizio del relatore/relatrice l’elaborato può essere redatto in lingua inglese.

ART. 12 – Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento CFU

  1. Le procedure e i criteri generali di Ateneo per i passaggi da altro corso di studio dell’Ateneo, i trasferimenti da altro Ateneo, le abbreviazioni di corso e il relativo riconoscimento dei CFU maturati dallo studente o dalla studentessa sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, e riportati annualmente nella Guida dello Studente, pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo.
  2. Il Consiglio di Dipartimento, sentita la Commissione didattica del Corso che ha preventivamente istruito le pratiche, delibera sulle singole richieste, valutando i CFU acquisiti e eventuali riconoscimenti, ai sensi delle leggi vigenti, di titoli conseguiti in atenei stranieri.
  3. Il numero dei CFU riconosciuti, che dovranno comunque essere coerenti con le attività formative previste dall’ordinamento didattico del Corso di studio, è determinato, di norma, come segue:
    1. a corsi sostenuti presso Università italiane secondo il vecchio ordinamento sono assegnati 12 CFU, o 6 CFU nel caso di corsi “semestrali”;
    2. a corsi espressi secondo lo European Credit Transfer System sono assegnati i CFU previsti;
    3. le attestazioni di esami sostenuti senza l’indicazione del numero di CFU conseguiti possono essere valutate entro un massimo di 12 CFU, computando 1 CFU ogni 6 ore di lezione;
    4. le attestazioni di attività che non fanno esplicito riferimento a un esame di profitto possono essere valutate solo nell’ambito delle Ulteriori attività formative;
    5. in caso di riconoscimento di esami parziali la registrazione in carriera verrà effettuata solo al completamento dell’esame.
  4. Il Consiglio può arrotondare i CFU riconosciuti, per esami sostenuti nella carriera pregressa, risultanti dal calcolo matematico, e ricondurli ad insegnamenti attivi nell’Ateneo (anche con diversa denominazione), corrispondenti per settore disciplinare e/o per contenuti.
  5. Con un numero di CFU riconosciuti pari o superiore a 60 la studentessa/studente sarà iscritta al secondo anno.
  6. Lo studente o la studentessa può ottenere il riconoscimento di CFU, fino a 6 riservati alle Ulteriori attività formative, relativi ad attività di stages e tirocini, partecipazione a convegni e ad iniziative formative direttamente professionalizzanti. Prima d’intraprendere tale attività, qualora non si tratti di iniziative direttamente promosse dal Corso o da esso già riconosciute, la studentessa o lo studente è tenuto a chiedere alla/al Coordinatrice/Coordinatore del CdS un giudizio preventivo di conformità tra la loro natura, il percorso formativo e gli sbocchi professionali del Corso di studio, presentando una sufficiente documentazione sulle attività che saranno svolte. La valutazione di merito in ordine alla coerenza di tali attività formative con gli obiettivi specifici del Corso di studio spetta comunque al Consiglio di Dipartimento, anche laddove tali iniziative siano ricomprese nel quadro di convenzioni di Ateneo o siano regolarmente riconosciute da altri corsi di studio.
  7. Al termine dell’attività lo studente o la studentessa deve chiedere il riconoscimento dei CFU, allegando un’adeguata certificazione. Nel caso in cui l’attività abbia attinenza con uno specifico insegnamento attivato dal Corso di laurea in Scienze della Storia e del Documento, la documentazione presentata dalla studentessa o dallo studente può essere accompagnata da un giudizio del titolare dell’insegnamento. Di norma, il computo dell’impegno della studentessa o dello studente per tali attività corrisponde a 25 ore di lavoro complessivo per ciascun CFU; la registrazione nella carriera dello studente o della studentessa avverrà solo dopo il conseguimento del numero totale di CFU previsto dal piano di studio per questa tipologia di attività formava.

ART. 13 – Studentesse e Studenti a tempo parziale

  1. Lo studente o la studentessa che per ragioni di natura lavorativa, familiare, medica, personale e assimilabili, ritiene di non poter dedicare alla frequenza e allo studio le ore annue previste come standard dell’impegno, può scegliere di iscriversi a tempo parziale. La studentessa o lo studente che sceglie il regime a tempo parziale vede aumentare gli anni di corso a fronte di una riduzione della contribuzione della tassazione prevista per la classe contributiva del Corso.
  2. Le modalità e procedure per esercitare l’opzione per il tempo parziale sono pubblicate annualmente nella Guida dello Studente di Ateneo.

ART. 14 – Mobilità degli studenti e delle studentesse e opportunità all’estero

  1. Per l’organizzazione di periodi di mobilità internazionale il corso di studi usufruisce dell’assistenza dell’Ufficio Erasmus della Macroarea. Tutte le informazioni sui bandi, le borse e le diverse opportunità previste per gli studenti e le studentesse sono disponibili sul sito della Macroarea e vengono continuamente aggiornate.
  2. La mobilità degli studenti/studentesse verso università estere è autorizzata dal Consiglio di Dipartimento, che definisce, su proposta della studentessa o lo studente, gli insegnamenti da riconoscergli, presa visione dei programmi degli insegnamenti stessi (learning agreement). Al termine del suo soggiorno, lo studente/studentessa deve produrre attestazione del periodo di studio trascorso all’estero e del programma svolto in coerenza con il learning agreement preventivamente approvato, delle eventuali prove sostenute e dei voti riportati con riferimento a ciascun insegnamento per cui chiede il riconoscimento. Il Consiglio di Dipartimento, una volta verificata la corrispondenza del lavoro svolto dallo studente/studentessa con il learning agreement, ratifica il riconoscimento dei CFU conseguiti. Qualora i CFU acquisiti si riferiscano a insegnamenti diversi rispetto a quanto autorizzato, il Consiglio di Dipartimento ne stabilisce l’eventuale riconoscimento.
  3. Il Corso di laurea magistrale offre un curriculum internazionale in European History realizzato nell’ambito di un Consorzio UNICA che rilascia un titolo multiplo e prevede per la studentessa o lo studente un soggiorno di sei mesi presso uno degli atenei stranieri consorziati.

ART. 15 – Opportunità per le studentesse e gli studenti

  1. Il Corso si avvale delle numerose opportunità, promosse dall’Ateneo, a favore degli studenti e delle studentesse iscritte tra le quali borse di studio, premi per merito, borse di ricerca, bandi per attività di tutorato e attività di collaborazione part-time, viaggi di istruzione, contributi per iniziative culturali, convenzioni e agevolazioni. Tali iniziative sono sempre adeguatamente pubblicizzate sul sito di Ateneo all’indirizzo http://web.uniroma2.it.

 

ART. 16 – Orientamento e tutorato

  1. La/Il Coordinatrice/Coordinatore assume tutte le iniziative necessarie a garantire la coerenza fra l’attività di tutorato svolta all’interno del corso di studi e la disciplina dell’orientamento dettata dall’apposito Regolamento di Ateneo.
  2. L’attività di tutorato, sotto la responsabilità del/della Coordinatore/Coordinatrice, è normalmente svolta per ciascuno studente o studentessa dai/dalle docenti nell’ambito delle attività dei corsi. Per quanto riguarda in particolare il piano di studi, gli studenti/studentesse faranno comunque riferimento alla Commissione di cui all’art. 4 del presente Regolamento.
  3. Le/i docenti, anche per garantire l’efficacia e la continuità dell’azione di orientamento e tutorato, assicurano di norma almeno due ore di ricevimento in almeno un giorno a settimana nel periodo fra il 15 settembre e il 15 giugno. È possibile in casi particolari, su richiesta dell’interessato alla/al Direttrice/Direttore del Dipartimento e dietro approvazione del/della Coordinatore/Coordinatrice, dare cadenza quindicinale all’orario di ricevimento. I/Le docenti comunicano sul sito del Corso l’orario di ricevimento e le eventuali sospensioni, preventivamente autorizzate dalla/dal Direttrice/Direttore del Dipartimento quando riguardano due o più settimane consecutive e sempre nel caso di cadenza quindicinale. I/Le docenti garantiscono comunque la loro disponibilità, previo appuntamento, anche al di fuori dell’orario di ricevimento e rispondono tempestivamente alle e-mail degli studenti e delle studentesse.
  4. È attivo presso la Macroarea lo “sportello orientamento studenti/esse”, che fornisce supporto tecnico per la compilazione del piano di studio e assistenza didattica.
  5. Il Corso partecipa attivamente alla organizzazione e realizzazione delle attività di orientamento in ingresso organizzate dalla struttura di raccordo della Macroarea in collaborazione con l’Ateneo.

ART. 17 – Tirocini curriculari e placement

  1. Tutte le informazioni relative alle iniziative adottate dal Corso per la gestione delle attività di tirocinio curriculare e di placement, volte a facilitare l’incontro tra i suoi studenti e studentesse e laureati e laureate e il mondo del lavoro, sono disponibili sul sito della Macroarea e vengono continuamente aggiornate.

ART. 18 – Obblighi degli studenti e delle studentesse

  1. Gli studenti e le studentesse sono tenuti a tenere in debito conto tutte le informazioni e le istruzioni pubblicate sui siti istituzionali e a uniformarsi alle norme legislative, statutarie, regolamentari e alle disposizioni impartite dagli organi competenti per il corretto svolgimento dell’attività didattica e amministrava.
  2. Le studentesse e gli studenti sono tenuti a comportarsi in modo da non ledere la dignità e il decoro dell’Ateneo, nel rispetto del Codice etico, in ogni loro attività, ivi comprese quelle attività di tirocinio e stage svolte presso altre istituzioni nazionali e internazionali.
  3. Eventuali sanzioni sono comminate con decreto del Rettore/Rettrice, secondo quanto stabilito nelle disposizioni vigenti e dallo Statuto di Ateneo.